Allievo Maresciallo Guardia di Finanza
Allievo Maresciallo Guardia di Finanza
5 Students |
Duration: 30 days |
Lectures: 10 |
Video: 12 hours |
Certificate of Completion |
Organizziamo un corso di preparazione per la partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
- allievi marescialli del contingente ordinario
Lo svolgimento del concorso comprende:
- una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;
- una prova scritta di composizione italiana;
- l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
- l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
- una prova orale di cultura generale;
- un esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
- una prova facoltativa di informatica.
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
- non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, superato il 35° anno di età;
- siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2014/2015;
- non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
- non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei” all’avanzamento;
- non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
- abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
- godano dei diritti civili e politici;
- non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di prevenzione;
- non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
- siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
- non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
- siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2014/2015.
- I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
- Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 3), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorità di Vertice, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi Ufficio; d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale e Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale dipendente.
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